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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi

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Certificato del Casellario "Antipedofilia"

INFORMAZIONI

Cos'è

Il certificato antipedofilia viene richiesto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 25 bis del t.u. al fine di verificare:

l'esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,

l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori nonchè l'applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

Ufficio incaricato

CASELLARIO GIUDIZIALE

 

Chi può richiederlo ?

Deve essere richiesto:

1) Dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato

quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione. La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014).

La richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata.

La richiesta può essere presentata personalmente o per posta e in tal caso si deve allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

2) dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi per gli stessi fini descritti per il datore di lavoro privato e sempre nel caso in cui si intenda instaurare con la persona un rapporto di lavoro.

La richiesta va effettuata tramite il modello 6A già in uso per le pubbliche amministrazioni.
Qualora le richieste di certificati dovessero riguardare una pluralità di persone si può fare ricorso alla c.d. “procedura massiva/CERPA” utilizzando apposito applicativo da richiedere all’ufficio locale del casellario.

Costi

Nel primo caso: 

1 marca da bollo da €. 16,00;

1 marca per diritti da € 7,84 se il certificato è richiesto con urgenza;

1 marca per diritti da € 3,92 se il certificato è richiesto senza urgenza;

I casi di esenzione dal bollo sono elencati nel d.p.r. 642/72, tabella allegato B;

Nel secondo caso il rilascio è gratuito

Modalità di presentazione delle richieste

I certificati del casellario, le visure ed i certificati dei carichi pendenti possono essere richiesti direttamente allo sportello o possono essere prenotati on line dal Sito del Ministero della Giustizia e dovranno essere successivamente ritirati presso questo Ufficio.

Per i certificati richiesti on line, al ritiro l’interessato dovrà esibire il proprio documento identificativo in corso di validità .

Si ricorda che tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.

Note

Dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati da questo Casellario ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40 d.p.r. 28/12/2000). Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche all'art. 40 d.p.r. 445/2000 tutte le certificazioni riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: "A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)".

La modifica introdotta dalla norma ha lo scopo di promuovere l'utilizzo dell'autocertificazione da parte del privato cittadino: infatti, il comma 1 dell'art. 40 d.p.r. 445/2000, come modificato dall'art.15 della legge 183/2011, prevede che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, cioè con le cd autocertificazioni.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ma non costa nulla.

Pertanto dal 01/01/2012 non dovranno più essere richiesti i certificati da produrre a Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi.

Documenti

Normativa

A CHI RIVOLGERSI

CASELLARIO GIUDIZIALE

Responsabile: Direttore D.ssa SURACE Raffaella Antonia

Orario: Dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 13,30 e dalle 14,00 alle 15,00

. Il Sabato l'ufficio è chiuso.

Telefono:0966/416450 - 0966/416565 - 0966/416452 

Email: casellario.procura.palmi@giustizia.it

Pec: casellario.procura.palmi@giustiziacert.it

 

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