Si fa riferimento, in particolare, al c.d. Portale Deposito atti penali (c.d. P.D.P.), disponibile sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (c.d. PST, consultabile da sito https://pst.giustizia.it/).
L’art. 24, co. 1 D.L. n. 137/2020 ha stabilito che il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415 bis, co. 3 c.p.p. presso gli uffici delle Procure della Repubblica deve avvenire esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia.
Il riferimento è, in particolare, al c.d. Portale Deposito atti penali (c.d. P.D.P.), disponibile sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (c.d. PST, consultabile da sito https://pst.giustizia.it/).
Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte del sistema ministeriale.
Ai sensi dell’art. 24, co. 2, D.L. n. 137/2020, il deposito tramite il c.d. PDP è altresì imposto per tutti quanti gli ulteriori atti che sono stati individuati dal Ministero con autonomo provvedimento, che si identifica nei Provvedimenti del Direttore D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia del 05.02.2021 e del 24.02.2021, con i quali l’obbligatorietà del deposito tramite PDP è stata estesa anche all’istanza di opposizione all’archiviazione indicata nell’art. 410 c.p.p., alla denuncia di cui all’art. 333 c.p.p., alla querela di cui all’art. 336 c.p.p. e della relativa procura speciale, alla nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art. 107 c.p.p.
A norma dell’art. 24, co. 6 del D.L. citato, per gli atti su indicati, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.
Secondo l’art. 24, co. 4, per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati e diversi da quelli su indicati, è consentito il deposito con valore legale mediante PEC inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del DGSIA, pubblicato sul Portale dei servizi telematici.
Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite PEC, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico.
Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.
Allo stato, quindi, la normativa vigente descrive due distinte modalità di deposito telematico da parte dei difensori, in base alla tipologia di atto da depositare.
Infatti, occorre distinguere tra:
Gli atti (memorie, documenti, istanze o richieste) avanzate dal difensore a seguito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis, co. 3 c.p.p., l’istanza di opposizione all’archiviazione indicata nell’art. 410 c.p.p., la denuncia di cui all’art. 333 c.p.p., la querela di cui all’art. 336 c.p.p. e la relativa procura speciale, la nomina del difensore e la rinuncia o revoca del mandato indicate dall’art. 107 c.p.p., per i quali il deposito telematico deve avvenire tramite l’apposito Portale di deposito atti penali a pena di inefficacia del deposito;
b) Gli atti (memorie, documenti, istanze o richieste) che il difensore intenda avanzare prima dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. e quindi in fase di indagini preliminari o comunque tutti gli altri atti diversi da quelli sub a), per i quali il deposito telematico deve avvenire mediante invio PEC su apposita casella assegnata a ciascun Ufficio ed il cui indirizzo è stato pubblicato sul portale dei servizi telematici.
Al fine di agevolare l’adeguamento al nuovo quadro normativo, vengono pubblicati qui di seguito sia il “Manuale utente” predisposto dal Ministero della Giustizia per gli Avvocati, nonché alcuni modelli che possono costituire una utile guida per la corretta compilazione delle informazioni da inserire in campi standardizzati.